Art. 8

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

In vigore dal 20 set 2005
Parità tra uomini e donne e non discriminazione Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne e garantiscono che sia impedita qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei programmi. Ciò include le fasi di progettazione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.
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