Art. 8
Parità tra uomini e donne e non discriminazione
In vigore dal 20 set 2005
Parità tra uomini e donne e non discriminazione
Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne e garantiscono che sia impedita qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei programmi.
Ciò include le fasi di progettazione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1698:oj#art-8