Art. 5

Complementarietà, coerenza e conformità

In vigore dal 20 set 2005
Complementarietà, coerenza e conformità 1.   Il Fondo opera in complementarietà con gli interventi nazionali, regionali e locali intesi ad attuare le priorità comunitarie. 2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, il sostegno da parte del FEASR deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di sostegno alla pesca. 3.   Tale coerenza è fornita dagli orientamenti strategici comunitari di cui all', dai piani strategici nazionali di cui all', dai programmi di sviluppo rurale di cui all' e dalla relazione della Commissione di cui all'. 4.   Nel quadro delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra il sostegno da parte dei vari Fondi: FESR, FSE, FC, strumento comunitario di sostegno alla pesca e gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari comunitari. 5.   È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. 6.   Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all', paragrafo 2. 7.   Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal FEASR siano conformi al trattato e al diritto derivato.
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