Art. 75
Autorità di gestione
In vigore dal 20 set 2005
Autorità di gestione
1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare:
a)
che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;
b)
l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;
c)
che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:
i)
siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;
ii)
siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
d)
che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati nel presente regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione;
e)
la direzione del comitato di sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;
f)
il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all';
g)
la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla Commissione previa approvazione del comitato di sorveglianza;
h)
che l'organismo pagatore sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti.
2. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.
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