Art. 77

Comitato di sorveglianza

In vigore dal 20 set 2005
Comitato di sorveglianza 1.   Per ciascun programma di sviluppo rurale è istituito un comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il programma. Ogni comitato di sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e lo adotta in accordo con l'autorità di gestione, in modo da esercitare le proprie funzioni in conformità con il presente regolamento. 2.   Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dall'autorità di gestione. La sua composizione è decisa dallo Stato membro e comprende i partner di cui all', paragrafo 1. I rappresentanti della Commissione possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del comitato con funzioni consultive. 3.   Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono istituire un comitato di sorveglianza nazionale per coordinare l'attuazione dei programmi regionali in relazione alla strategia nazionale e l'utilizzazione di risorse finanziarie.
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