Art. 79
Procedura di monitoraggio
In vigore dal 20 set 2005
Procedura di monitoraggio
1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano le qualità dell'attuazione del programma.
2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano lo stato di attuazione del programma mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato.
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