Art. 79

Procedura di monitoraggio

In vigore dal 20 set 2005
Procedura di monitoraggio 1.   L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano le qualità dell'attuazione del programma. 2.   L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano lo stato di attuazione del programma mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato.
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Procedura di monitoraggio (Art. 79 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo