Art. 72

Durata delle operazioni d'investimento

In vigore dal 20 set 2005
Durata delle operazioni d'investimento 1.   Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che: a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico; b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva. 2.   Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell' del regolamento (CE) n. 1290/2005.
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Durata delle operazioni d'investimento (Art. 72 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo