Art. 33

Attività di informazione e promozione

In vigore dal 20 set 2005
Attività di informazione e promozione Il sostegno di cui all', lettera c), punto iii), si applica ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'. Il sostegno è limitato alle aliquote massime fissate nell'allegato.
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Attività di informazione e promozione (Art. 33 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo