Art. 32

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

In vigore dal 20 set 2005
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 1.   Il sostegno di cui all', lettera c), punto ii), è concesso: a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano; b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all', paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale; c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni. 2.   Il sostegno è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato.
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