Art. 30
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
In vigore dal 20 set 2005
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Il sostegno di cui all', lettera b), punto v), può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.
Storico versioni
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