Art. 28

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

In vigore dal 20 set 2005
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 1.   Il sostegno di cui all', lettera b), punto iii), è concesso per investimenti materiali e/o immateriali: a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa; b) riguardanti: — la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura, e/o — lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura; c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato. Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 2 e finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi. 2.   Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (16). Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l'aliquota massima. Per le imprese cui non si applica l', paragrafo 1, di detta raccomandazione, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata. Nel caso delle foreste, il sostegno è limitato alle microimprese. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (17).
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Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (Art. 28 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo