Art. 27
Accrescimento del valore economico delle foreste
In vigore dal 20 set 2005
Accrescimento del valore economico delle foreste
1. Il sostegno agli investimenti di cui all', lettera b), punto ii), è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale per aziende forestali al di sopra di una determinata dimensione definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi.
3. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
Storico versioni
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