Art. 34

Agricoltura di semisussistenza

In vigore dal 20 set 2005
Agricoltura di semisussistenza 1.   Il sostegno di cui all', lettera d), punto i), a favore delle aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo e commercializzano sussidiariamente una parte della loro produzione («aziende agricole di semisussistenza»), è concesso agli agricoltori che presentano un piano aziendale. 2.   L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato al termine di tre anni. 3.   Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario, limitatamente al massimale fissato nell'allegato, per un periodo massimo di cinque anni. 4.   Il sostegno è concesso agli agricoltori la cui domanda è accolta entro il 31 dicembre 2013.
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