Art. 35
Associazioni di produttori
In vigore dal 20 set 2005
Associazioni di produttori
1. Il sostegno di cui all', lettera d), punto ii), è inteso a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori aventi come finalità:
a)
l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
b)
la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
c)
la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti.
2. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori. Esso è calcolato sulla base della produzione annua commercializzata dall'associazione, limitatamente ai massimali fissati nell'allegato.
3. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013.
Storico versioni
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