Art. 37
Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali
In vigore dal 20 set 2005
Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali
1. Le indennità di cui all', lettera a), punti i) e ii), sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata («SAU») ai sensi della decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (18).
Le indennità sono intese a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata.
2. Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento.
3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.
Possono essere concesse indennità superiori all'importo massimo, in casi debitamente giustificati, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale.
4. Le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma.
Storico versioni
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