Art. 38

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

In vigore dal 20 set 2005
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE 1.   Le indennità di cui all', lettera a), punto iii), sono versate annualmente agli agricoltori per ettaro di SAU per compensare i costi e la perdita di reddito derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE. 2.   Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato. Per le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, incluso l'importo massimo del sostegno, sono stabilite modalità di applicazione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2.
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