Art. 40

Pagamenti per il benessere degli animali

In vigore dal 20 set 2005
Pagamenti per il benessere degli animali 1.   I pagamenti per il benessere degli animali di cui all', lettera a), punto v), sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali. 2.   I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell' e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma. La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2, per particolari tipi di impegni. 3.   I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell'operazione. Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.
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