Art. 40
Pagamenti per il benessere degli animali
In vigore dal 20 set 2005
Pagamenti per il benessere degli animali
1. I pagamenti per il benessere degli animali di cui all', lettera a), punto v), sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.
2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell' e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.
La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.
3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell'operazione.
Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.
Storico versioni
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