Art. 42
Condizioni generali
In vigore dal 20 set 2005
Condizioni generali
1. Il sostegno di cui alla presente sottosezione è concesso solo per zone boschive e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
Tale restrizione non si applica alle misure previste all', lettera b), punti i), iii), vi) e vii).
2. Le misure proposte in virtù della presente sottosezione per le zone forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi sono conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali zone.
Storico versioni
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