Art. 41
Investimenti non produttivi
In vigore dal 20 set 2005
Investimenti non produttivi
Il sostegno di cui all', lettera a), punto vi), è concesso per:
a)
investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all', lettera a), punto iv), o di altri obiettivi agroambientali;
b)
investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale definite nel programma.
Storico versioni
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