Art. 41 · Investimenti non produttivi

Art. 41

Investimenti non produttivi

In vigore dal 20 set 2005
Investimenti non produttivi Il sostegno di cui all', lettera a), punto vi), è concesso per: a) investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all', lettera a), punto iv), o di altri obiettivi agroambientali; b) investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale definite nel programma.
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