Art. 39

Pagamenti agroambientali

In vigore dal 20 set 2005
Pagamenti agroambientali 1.   Il sostegno di cui all', lettera a), punto iv), è concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le specifiche esigenze. 2.   I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali. I pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali. 3.   I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma. La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2, per particolari tipi di impegni. 4.   I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto. Se necessario, essi possono coprire anche i costi dell'operazione. Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite bandi di gara, applicando criteri di efficienza economica e ambientale. Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato. 5.   Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1698:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pagamenti agroambientali (Art. 39 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo