Art. 39
Pagamenti agroambientali
In vigore dal 20 set 2005
Pagamenti agroambientali
1. Il sostegno di cui all', lettera a), punto iv), è concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le specifiche esigenze.
2. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali. I pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.
3. I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma.
La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.
4. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto. Se necessario, essi possono coprire anche i costi dell'operazione.
Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite bandi di gara, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.
Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.
5. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4.
Storico versioni
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