Art. 43
Imboschimento di terreni agricoli
In vigore dal 20 set 2005
Imboschimento di terreni agricoli
1. Il sostegno di cui all', lettera b), punto i), copre soltanto uno o più dei seguenti elementi:
a)
i costi di impianto;
b)
un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni;
c)
un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo massimo di 15 anni, a favore degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato.
2. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali di cui al paragrafo 1 possono essere corrisposti agli affittuari.
3. l sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non è concesso:
a)
ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
b)
per l'impianto di abeti natalizi.
In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, il sostegno per l'imboschimento è concesso unicamente a copertura dei costi di impianto.
4. Il sostegno a favore degli agricoltori o di altre persone fisiche e entità di diritto privato è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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