Art. 43

Imboschimento di terreni agricoli

In vigore dal 20 set 2005
Imboschimento di terreni agricoli 1.   Il sostegno di cui all', lettera b), punto i), copre soltanto uno o più dei seguenti elementi: a) i costi di impianto; b) un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni; c) un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo massimo di 15 anni, a favore degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato. 2.   Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali di cui al paragrafo 1 possono essere corrisposti agli affittuari. 3.   l sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non è concesso: a) ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento; b) per l'impianto di abeti natalizi. In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, il sostegno per l'imboschimento è concesso unicamente a copertura dei costi di impianto. 4.   Il sostegno a favore degli agricoltori o di altre persone fisiche e entità di diritto privato è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
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Imboschimento di terreni agricoli (Art. 43 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo