Art. 43 · Imboschimento di terreni agricoli

Art. 43

Imboschimento di terreni agricoli

In vigore dal 20 set 2005
Imboschimento di terreni agricoli 1.   Il sostegno di cui all', lettera b), punto i), copre soltanto uno o più dei seguenti elementi: a) i costi di impianto; b) un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni; c) un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo massimo di 15 anni, a favore degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato. 2.   Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali di cui al paragrafo 1 possono essere corrisposti agli affittuari. 3.   l sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non è concesso: a) ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento; b) per l'impianto di abeti natalizi. In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, il sostegno per l'imboschimento è concesso unicamente a copertura dei costi di impianto. 4.   Il sostegno a favore degli agricoltori o di altre persone fisiche e entità di diritto privato è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
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