Art. 33
Attività di informazione e promozione
In vigore dal 20 set 2005
Attività di informazione e promozione
Il sostegno di cui all', lettera c), punto iii), si applica ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'. Il sostegno è limitato alle aliquote massime fissate nell'allegato.
Storico versioni
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