Art. 70
Partecipazione del fondo
In vigore dal 20 set 2005
Partecipazione del fondo
1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse entro limiti di flessibilità da definire secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. La decisione specifica chiaramente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni ammissibili dall'obiettivo di convergenza.
2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.
3. Il tasso di partecipazione del FEASR è stabilito per ciascun asse.
a)
Per l'asse 1 (competitività) e per l'asse 3 (diversificazione e qualità di vita) nonché per l'assistenza tecnica di cui all', paragrafo 2, si applicano i seguenti massimali:
i)
il 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;
ii)
il 50 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.
b)
Per l'asse 2 (miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale) e l'asse 4 (Leader) si applicano i seguenti massimali:
i)
l'80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;
ii)
il 55 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.
Il tasso di partecipazione minimo del FEASR a livello di asse è del 20 %.
4. In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata all'85 % per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93.
5. Per gli Stati membri che optano per un programma specifico ai sensi dell', paragrafo 3, secondo comma, il massimale della partecipazione del FEASR è pari al 50 % della spesa pubblica ammissibile.
6. Le misure di assistenza tecnica adottate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate al 100 %.
7. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del FC o di qualsiasi altro strumento finanziario della Comunità.
Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario del programma di sviluppo rurale. Se un'operazione rientra nelle misure di più di un asse, la spesa è imputata all'asse predominante.
8. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese deve rispettare i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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