Art. 66
Finanziamento dell'assistenza tecnica
In vigore dal 20 set 2005
Finanziamento dell'assistenza tecnica
1. In virtù dell' del regolamento (CE) n. 1290/2005, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo, valutazione e controllo. Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (21), e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue modalità di applicazione pertinente a questa forma di esecuzione del bilancio.
2. Su iniziativa degli Stati membri, il FEASR può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma.
Alle suddette attività può essere destinato fino al 4 % dell'importo globale stanziato per ciascuna attività.
3. Nel limite indicato al paragrafo 2, è riservato un determinato importo per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'.
Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.
I dettagli relativi alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale sono stabiliti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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