Art. 65

Cooperazione

In vigore dal 20 set 2005
Cooperazione 1.   Il sostegno di cui all', lettera b), è concesso per la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale. Per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi. 2.   Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella Comunità. 3.   L' si applica anche ai progetti di cooperazione.
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