Art. 67
Rete europea per lo sviluppo rurale
In vigore dal 20 set 2005
Rete europea per lo sviluppo rurale
È istituita in conformità con l', paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello comunitario.
Le finalità della rete sono le seguenti:
a)
raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sulle misure comunitarie di sviluppo rurale;
b)
raccogliere, diffondere e consolidare a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale;
c)
fornire informazioni sull'evoluzione delle zone rurali della Comunità e dei paesi terzi;
d)
organizzare convegni e seminari a livello comunitario per le persone impegnate nello sviluppo rurale;
e)
costituire e gestire reti di esperti allo scopo di favorire gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l'attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale;
f)
sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale.
Storico versioni
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