Art. 67

Rete europea per lo sviluppo rurale

In vigore dal 20 set 2005
Rete europea per lo sviluppo rurale È istituita in conformità con l', paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello comunitario. Le finalità della rete sono le seguenti: a) raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sulle misure comunitarie di sviluppo rurale; b) raccogliere, diffondere e consolidare a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale; c) fornire informazioni sull'evoluzione delle zone rurali della Comunità e dei paesi terzi; d) organizzare convegni e seminari a livello comunitario per le persone impegnate nello sviluppo rurale; e) costituire e gestire reti di esperti allo scopo di favorire gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l'attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale; f) sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale.
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Rete europea per lo sviluppo rurale (Art. 67 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo