Art. 69

Risorse e loro ripartizione

In vigore dal 20 set 2005
Risorse e loro ripartizione 1.   L'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo. 2.   Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 1. 3.   Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo. 4.   La Commissione procede ad una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo in debito conto gli elementi seguenti: a) gli importi assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza; b) i risultati ottenuti in passato; nonché c) particolari situazioni e fabbisogni sulla base di criteri obiettivi. 5.   Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. 6.   La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal CF, conformemente alla normativa comunitaria che stabilisce le disposizioni generali che disciplinano tali fondi per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, compreso il contributo del FESR in base alla normativa comunitaria che disciplina lo strumento europeo di prossimità, dallo strumento di preadesione in base alla normativa comunitaria che disciplina tale strumento, nonché dalla SFOP che contribuisce all'obiettivo di convergenza, non superino il 4 % del PIL dello Stato membro in questione, stimato al momento dell'adozione dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.
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Risorse e loro ripartizione (Art. 69 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo