Art. 68

Rete rurale nazionale

In vigore dal 20 set 2005
Rete rurale nazionale 1.   Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. 2.   L'importo di cui all', paragrafo 3, primo comma, è usato per: a) le strutture necessarie al funzionamento della rete; b) un piano d'azione contenente almeno i seguenti elementi: identificazione e analisi di buone pratiche trasferibili e relativa informazione, gestione della rete, organizzazione di scambi di esperienze e competenze, preparazione di programmi di formazione destinati ai gruppi di azione locali in via di costituzione, assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.
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Rete rurale nazionale (Art. 68 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo