Art. 68
Rete rurale nazionale
In vigore dal 20 set 2005
Rete rurale nazionale
1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.
2. L'importo di cui all', paragrafo 3, primo comma, è usato per:
a)
le strutture necessarie al funzionamento della rete;
b)
un piano d'azione contenente almeno i seguenti elementi: identificazione e analisi di buone pratiche trasferibili e relativa informazione, gestione della rete, organizzazione di scambi di esperienze e competenze, preparazione di programmi di formazione destinati ai gruppi di azione locali in via di costituzione, assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.
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