Art. 71
Ammissibilità delle spese
In vigore dal 20 set 2005
Ammissibilità delle spese
1. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità.
Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma ai sensi dell' diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma.
2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organo competente.
3. Le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale.
Non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:
a)
IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all', paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (22);
b)
interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;
c)
acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle azioni di cui all', paragrafo 1.
5. In deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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