Art. 83
Esame annuale dei programmi
In vigore dal 20 set 2005
Esame annuale dei programmi
1. Ogni anno, al momento della presentazione della relazione annuale, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente, secondo una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione.
2. In seguito a tale esame, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, la quale ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.
Storico versioni
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