Art. 85

Valutazione ex ante

In vigore dal 20 set 2005
Valutazione ex ante 1.   La valutazione ex ante forma parte integrante dell'iter di elaborazione di ogni programma di sviluppo rurale ed è intesa a ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie e a migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e valuta i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria. 2.   La valutazione ex ante è condotta sotto la responsabilità dello Stato membro.
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