Art. 85 · Valutazione ex ante

Art. 85

Valutazione ex ante

In vigore dal 20 set 2005
Valutazione ex ante 1.   La valutazione ex ante forma parte integrante dell'iter di elaborazione di ogni programma di sviluppo rurale ed è intesa a ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie e a migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e valuta i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria. 2.   La valutazione ex ante è condotta sotto la responsabilità dello Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1698:oj#art-85