Art. 83 · Esame annuale dei programmi

Art. 83

Esame annuale dei programmi

In vigore dal 20 set 2005
Esame annuale dei programmi 1.   Ogni anno, al momento della presentazione della relazione annuale, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente, secondo una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione. 2.   In seguito a tale esame, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, la quale ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.
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