Art. 89
Finanziamenti nazionali integrativi
In vigore dal 20 set 2005
Finanziamenti nazionali integrativi
Gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell', paragrafo 3, del trattato.
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