Art. 88
Applicazione della normativa agli aiuti di Stato
In vigore dal 20 set 2005
Applicazione della normativa agli aiuti di Stato
1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli del trattato.
Tuttavia, gli del trattato non si applicano ai contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario allo sviluppo rurale che rientra nel campo di applicazione dell' del trattato a norma del presente regolamento.
2. Sono vietati gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato in riferimento all', paragrafo 2. Tale divieto non si applica agli aiuti per investimenti:
a)
realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o alla rilocalizzazione di fabbricati aziendali;
b)
finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;
c)
intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche, e quelle relative alla sicurezza sul posto di lavoro.
3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in altre zone svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui all'. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell', paragrafo 3.
4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o per il benessere degli animali, se non soddisfano le condizioni di cui rispettivamente all' e all'. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati nell'allegato in riferimento all', paragrafo 4, e all', paragrafo 3. In casi eccezionali debitamente motivati, è consentito derogare alla durata minima di tali impegni prevista all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2.
5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati a norma del suddetto articolo per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale se questa va al di là dei requisiti comunitari.
6. In mancanza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano a rigorosi requisiti prescritti dalla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'. Tuttavia, se giustificato secondo il disposto dell', possono essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati nell'allegato in riferimento all', paragrafo 2.
Storico versioni
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