Art. 91

Modalità di applicazione

In vigore dal 20 set 2005
Modalità di applicazione Oltre alle misure previste da talune disposizioni del presente regolamento, per l'attuazione del presente regolamento sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Esse riguardano in particolare: a) la presentazione dei programmi di sviluppo rurale proposti; b) le condizioni applicabili alle misure di sviluppo rurale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1698:oj#art-91

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modalità di applicazione (Art. 91 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo