Art. 92

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 set 2005
Disposizioni transitorie 1.   Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello istituito dal presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 2.   Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento le azioni di sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione a titolo del FEAOG, sezione orientamento, o del FEAOG, sezione garanzia, per un periodo che termina dopo il 1o gennaio 2007 e per capire le valutazioni ex post dei programmi del periodo 2000-2006.
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