Art. 93

Abrogazione

In vigore dal 20 set 2005
Abrogazione 1.   Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell', lettera a), dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 2, primi due trattini, dell', degli articoli da 17 a 20, dell', paragrafo 3, e dell', paragrafo 4, e la parte dell'allegato I che specifica gli importi di cui all', paragrafo 3. Tali articoli sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2010, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all' del trattato. I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1o gennaio 2007. 2.   Le direttive e le decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone svantaggiate adottate ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97 sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2010, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all' del trattato.
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