Art. 18
Rispetto del massimale
In vigore dal 21 giu 2005
Rispetto del massimale
1. In ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare il saldo netto di cui all', paragrafo 3.
Ogni atto giuridico che abbia un'incidenza sul bilancio del FEAGA, proposto dalla Commissione o deciso dal Consiglio o dalla Commissione, rispetta il saldo netto di cui all', paragrafo 3.
2. Qualora nella normativa comunitaria sia previsto un massimale finanziario delle spese agricole in euro per un dato Stato membro, le relative spese sono rimborsate allo stesso nel limite di tale massimale fissato in euro, previo adattamento, se del caso, per tener conto delle conseguenze dell'eventuale applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003.
3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti fissati dalla normativa comunitaria, compresi quelli stabiliti dall', paragrafo 1, e dall'articolo 71 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, corretti in base alle percentuali e agli adattamenti di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.
4. Se entro il 30 giugno di un dato anno il Consiglio non ha fissato gli adattamenti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione fissa tali adattamenti secondo la procedura prevista dall', paragrafo 3, del presente regolamento e ne informa immediatamente il Consiglio.
5. Entro il 1o dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissati conformemente all' del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Storico versioni
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