Art. 12

Massimale di bilancio

In vigore dal 21 giu 2005
Massimale di bilancio 1.   Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all'accordo interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2. 2.   La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell', paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003. 3.   La Commissione fissa, in base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.
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