Art. 11
Pagamento integrale ai beneficiari
In vigore dal 21 giu 2005
Pagamento integrale ai beneficiari
Salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento o agli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria pubblica ai programmi di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.
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