Art. 9
Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari
In vigore dal 21 giu 2005
Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari
1. Gli Stati membri:
a)
adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di:
i)
accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari;
ii)
prevenire e perseguire le irregolarità;
iii)
recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze;
b)
istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace, che comprende una certificazione dei conti ed una dichiarazione di affidabilità basata sulla firma del responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto.
2. La Commissione si adopera affinché gli Stati membri si accertino della legittimità e della regolarità delle spese di cui all', paragrafo 1, e all', nonché del rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e mette in atto, a tale scopo, le misure e i controlli seguenti:
a)
si accerta dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri;
b)
procede alla riduzione o alla sospensione totale o parziale dei pagamenti intermedi ed applica le rettifiche finanziarie necessarie, in particolare in caso di inadeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo;
c)
si accerta dell'avvenuto rimborso del prefinanziamento e procede, se del caso, al disimpegno automatico degli impegni di bilancio.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in virtù del paragrafo 1 e, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, delle misure adottate per la gestione e il controllo, in conformità della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.
Storico versioni
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