Art. 10
Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori
In vigore dal 21 giu 2005
Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori
Le spese di cui all', paragrafo 1, e all' possono beneficiare di un finanziamento comunitario solo se sono state eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1290:oj#art-10