Art. 10

Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

In vigore dal 21 giu 2005
Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori Le spese di cui all', paragrafo 1, e all' possono beneficiare di un finanziamento comunitario solo se sono state eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri.
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