Art. 8
Comunicazione delle informazioni e accesso ai documenti
In vigore dal 21 giu 2005
Comunicazione delle informazioni e accesso ai documenti
1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:
a)
per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:
i)
l'atto di riconoscimento;
ii)
la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);
iii)
ove rilevante, la revoca del riconoscimento;
b)
per gli organismi di certificazione:
i)
la denominazione;
ii)
l'indirizzo;
c)
per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:
i)
le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
ii)
la stima del fabbisogno finanziario, per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;
iii)
i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e della relazione di certificazione elaborata dall'organismo di certificazione di cui all'.
I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.
2. Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.
Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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