Art. 6

Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

In vigore dal 21 giu 2005
Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento 1.   Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa: a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento; b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti; c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria; d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie; e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata. 2.   Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1. Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale e della propria struttura istituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui all', paragrafo 1, e all' siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili appropriate. 3.   Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del servizio o dell'organismo incaricato di: a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione; b) promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie. Tale servizio od organismo (di seguito «organismo di coordinamento») è oggetto di un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri relativo all'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a). 4.   Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.
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