Art. 3
Spese del FEAGA
In vigore dal 21 giu 2005
Spese del FEAGA
1. Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:
a)
le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;
b)
gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
c)
i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;
d)
il contributo finanziario della Comunità alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzate tramite gli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'.
2. Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:
a)
il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) e ad azioni fitosanitarie;
b)
la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organizzazioni internazionali;
c)
le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
d)
la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
e)
i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole;
f)
le spese relative ai mercati della pesca.
Storico versioni
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