Art. 3

Spese del FEAGA

In vigore dal 21 giu 2005
Spese del FEAGA 1.   Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario: a) le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi; b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli; c) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune; d) il contributo finanziario della Comunità alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzate tramite gli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'. 2.   Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario: a) il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) e ad azioni fitosanitarie; b) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organizzazioni internazionali; c) le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura; d) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola; e) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole; f) le spese relative ai mercati della pesca.
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