Art. 2
Fondi per il finanziamento delle spese agricole
In vigore dal 21 giu 2005
Fondi per il finanziamento delle spese agricole
1. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato e provvedere al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, sono costituiti i seguenti fondi:
a)
il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»);
b)
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»).
2. Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale delle Comunità europee.
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